Se il “ticket” pagato per la sosta oraria è scaduto, la contravvenzione elevata dall’ausiliario del traffico è illegittima.
Chissà quante volte sarà capitato di pagare la multa per aver sforato il tempo prestabilito dal ticket esposto sul parabrezza dell’auto.
Eppure numerose sentenze dei giudici di pace di tutta Italia, hanno statuito che questa tipologia di infrazione non è prevista da alcuna norma del codice della strada. La possibilità di sanzionare per parchimetro scaduto è prevista dall’articolo 7 del Codice della strada, ma limitatamente al comune proprietario dell’area, con espressa esclusione, quindi, degli ausiliari, dipendenti di una società che ha in concessione il servizio.
Questi ultimi possono solo esercitare tutte le azioni per il recupero delle somme dovute, ovvero possono agire per recuperare gli importi relativi al periodo di tempo che si è sforato, ovvero un euro per ogni ora, ma non possono assolutamente irrogare sanzioni!
Lo stesso Ministero dei Trasporti ha emanato una apposita circolare con cui si informano le varie amministrazioni locali e le società concessionarie che la sanzione per ticket scaduto è “inesistente” perché non prevista da alcuna norma.
Non si tratta quindi, né può trattarsi, di un illecito amministrativo, se mai all’automobilista poco accorto, può essere contestato il mero inadempimento (l’aver fruito cioè di un servizio, senza pagarne il corrispettivo).
Chi ha in gestione il parcheggio potrà a pieno titolo pretendere il recupero del credito e quindi il pagamento della differenza. Ma non potrà addebitare, mancando appunto l’illecito amministrativo, qualsivoglia sanzione.
L’Unione Nazionale Consumatori chiede quindi ai Comuni che hanno comminato multe negli ultimi 60 giorni di annullarle d’ufficio ed invita gli automobilisti multati ad inoltrare il ricorso alle prefetture competenti per territorio, segnalando l’accaduto alla stessa associazione, collegandosi al sito www.consumatorifelici.it