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Banca Popolare di Bari: il rimborso del recesso può subire limitazioni. Quali tutele?

Banca Popolare di BariBanca Popolare di Bari

con comunicato del 21 marzo 2018, la Corte costituzionale ha deciso le questioni di costituzionalità sollevate dal Consiglio di
Stato su una disposizione della riforma delle banche popolari, introdotta con il decreto legge n.3 del 2015, che comporta limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio a seguito della
trasformazione della banca in società per azioni.
Le questioni sono state ritenute infondate.

La brutta notizia per gli azionisti è che la Corte ha confermato che la normativa impugnata – che in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socionon lede il diritto di proprietà.

Strada in salita quindi per i soci della Banca Popolare di Bari che speravano di poter esercitare semplicemente il diritto di recesso per ottenere il rimborso del capitale investito in azioni ed obbligazioni subordinate.

Resta tuttavia ancora da capire in che modo ed in che misura la Banca Popolare di Bari effettuerà le limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio.

Nel frattempo sul sistema multi-laterale di negoziazione Hi-Mtf 

Nel frattempo il prezzo delle azioni della Banca Popolare di Bari, già passato da 9.50 a 7.50, ha raggiunto la quotazione di  €5.70 sul sistema multi-laterale di negoziazione Hi-Mtf ed il prezzo di equilibrio,dove si incontrano domanda ed offerta non è stato ancora trovato, visto che nemmeno a tale ultima quotazione in ribasso sono seguite grosse movimentazioni di mercato.

Quali tutele per i consumatori?

Resta per i consumatori, laddove vi siano stati da parte di Banca Popolare di Bari,una violazione degli obblighi informativi,previa una valutazione delle singole posizioni individuali a cura dei nostri esperti, la strada dell’Arbitro per le Controversie finanziarie presso la Consob che già si è occupato di Banca Popolare di Bari riconoscendo il diritto al risarcimento del danno in favore di alcuni risparmiatori.

Nel caso affrontato per un consumatore l’ACF nella decisione n. 127 del 29 novembre 2017, ha ritenuto “il comportamento della Banca Popolare di Bari è censurabile anche con riferimento alle operazioni condotte nel 2013, in sede di prestazione del servizio di consulenza, laddove ha valutato come “medio” il rischio connesso alle proprie azioni”.

Valutazione, questa,- afferma l’ACF-  che non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al
rischio di possibile perdita prospettica dell’intero capitale investito ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l’investimento in tempi ragionevoli. Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie“.

Per info e contatti

 

 

 

 

 

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