La carenza di procedure idonee ad assicurare la corretta esecuzione degli ordini di vendita ricevuti secondo una giusta sequenza cronologica, comporta una grave inadempienza della banca in quanto arreca un pregiudizio all’azionista che vorrebbe vendere le proprie azioni. E’ quanto ha affermato l’Arbitro per le Contorversie Finanziarie presso la Consob.
“La mancata adozione di un sistema di procedure tale da assicurare una tempestiva e corretta esecuzione
dell’ordine di vendita ha sicuramente pregiudicato il cliente in quanto se è pur vero, come afferma il resistente, che egli non aveva alcun obbligo, come emittente e dunque sul piano societario, di riacquistare le azioni emesse, e che anzi non era più neppure normativamente autorizzato a farlo, è tuttavia indiscutibile che la circostanza che l’ordine di vendita non sia stato comunque neppure processato e/o auspicabilmente eseguito ha privato il cliente anche della possibilità, pur ridotta considerata la tendenziale illiquidità del titolo, di vendere a terzi le azioni che deteneva in portafoglio”.
Alla luce delle superiori considerazioni l’ACF ha ritenuto che il danno da riconoscere all’azionista possa essere quantificato in una misura pari al 75% del valore delle azioni messe in vendita.
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