Unione Nazionale Consumatori

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Telefonate indesiderate, che fare?

phoneGli abbonati (che la legge definisce ora “contraenti”) i cui nominativi e numeri siano in elenco e che non desiderino ricevere telefonate pubblicitarie, devono iscriversi al Registro Pubblico delle Opposizioni.

Il Registro è stato istituito con il d.P.R. 178/2010 e la sua gestione è stata affidata, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni, alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB).

L’iscrizione è gratuita, ha durata indefinita e può essere revocata in qualsiasi momento.

 Vi sono 5 modi per opporsi alle telefonate pubblicitarie:

• Per raccomandata, scrivendo a: “GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI”
UFFICIO ROMA NOMENTANO – CASELLA POSTALE 7211 – 00162 ROMA (RM)

• Via fax: 06.54224822;

• Per e-mail: abbonati.rpo@fub.it;

• Tramite il numero verde: 800.265.265;

• Compilando il modulo elettronico disponibile nella apposita “area abbonato” sul sito: www.registrodelleopposizioni.it

Chi tutela gli abbonati se, nonostante l’iscrizione, ricevono una o più telefonate indesiderate?

Il cittadino può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria.

Prima di fare la segnalazione è bene però:

• accertarsi dell’avvenuta iscrizione al Registro;

• controllare che siano trascorsi 15 giorni dal momento dell’iscrizione (solo dopo questo termine, infatti, l’opposizione diviene effettiva);

• verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.

MODELLO per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie nonostante l’iscrizione nel Registro delle opposizioni

Chi tutela gli abbonati quando ricevono telefonate pubblicitarie malgrado i loro numeri non siano in elenco (utenze riservate)?

Il cittadino può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria.

Prima di fare la segnalazione è bene però verificare di non aver prestato il consenso al trattamento dei propri dati per finalità di telemarketing allo specifico soggetto che ha effettuato la chiamata.

 MODELLO per la segnalazione al Garante della ricezione di telefonate pubblicitarie indesiderate per utenze riservate

E’ importante sapere che sono state introdotte nuove regole a tutela del consumatore:

• chi fa la telefonata pubblicitaria deve rendere visibile il numero chiamante;

• gli operatori, o i loro responsabili, al momento della chiamata, devono indicare con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di abbonati, fornendo, altresì, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione del contraente nel registro delle opposizioni;

•  l’informativa può essere resa con modalità semplificate.

Va ricordato che: Al Garante per la protezione dei dati personali  sono state attribuite funzioni di vigilanza sul Registro delle opposizioni (artt. 4 e 12 del d.P.R. 178/2010). Il gestore del Registro (FUB) deve  assicurare l’accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per esercitare controlli, verifiche o ispezioni che risultino necessari secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali

Sanzioni: In caso di violazione del diritto di opposizione, nelle forme previste dal d.P.R. 178/2010 si applica una sanzione da 10 mila a 120 mila euro (articolo 162, comma 2-quater del Codice).

Le segnalazioni al Garante

A partire dall’entrata in funzione, nel febbraio 2011, del Registro delle opposizioni sono pervenute al Garante, da parte di abbonati iscritti al Registro, n. 6.835 segnalazioni (dato aggiornato al 28 febbraio 2013).

Per ogni presunta violazione è stata avviata una specifica istruttoria preliminare e, nei casi in cui è stata accertata la violazione della privacy da parte delle società operanti nel settore del telemarketing, sono state contestate sanzioni che ammontano a complessivi 1.420.000 euro (dato aggiornato al 31 marzo 2013)

Fonte: Garante Privacy

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