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Grattino del parcheggio scaduto? La multa è illegittima

Grattino scaduto

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 25783, del 22.3.2010, , chiarisce che se viene acquistato il ticket c.d. grattito per il parcheggio, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997”.

Pertanto è illegittima la pretesa dell’Ente gestore di applicare la sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Codice,  in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario.

Se, invece, la sosta viene effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, deve essere necessariamente applicata la sanzione (da € 39,00 a € 159,00) di cui all’art. 7 c.14 del codice della strada.

Ricordiamo che in caso di multa per grattino scaduto è possibile ricorrere al Giudice di Pace competente e/o ricorrere al Prefetto.

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