Unione Nazionale Consumatori

*******Delegazione di Molfetta Viale Pio XI 48/13 Molfetta (BA)***** ********Delegazione di Bisceglie Via Aldo Moro 79 Bisceglie (BT)****** tel/fax.0803968176 cell.3335947807

Scrivici

La Banca deve provare di non aver agevolato azionisti a danno di altri

banca popolare

L’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob torna a trattare il caso dei c.d. “scavalcamenti” nell’esecuzione degli ordini di vendita delle azioni delle banche popolari.

E’ compito della Banca dimostrare che non ha agevolato alcuni azionisti a danno di altri nella vendita delle azioni. L’onere di tale dimostrazione incombe, infatti, sull’intermediario, sia in forza del principio della vicinanza alla prova, sia in attuazione della specifica disciplina dettata dall’art. 23, comma sesto, TUF).

Quindi la Banca ha l’onere di provare non solo di avere adottato procedure trasparenti, corrette e non
discriminatorie nella trattazione dell’ordine di vendita riguardante le azioni di
propria emissione, ma anche che non si sono verificati degli “scavalcamenti”.

Per poter adire l’Arbitro delle Controversie Finanziarie è necessario prima inviare un reclamo all’intermediario finanziario, poi, decorsi 60 giorni senza risposta o in caso di riscontro negativo, sarà possibile inviare il ricorso.

Non riesci a vendere le azioni emesse dalla Banca? Rivolgiti a noi!

 

 

INVIA IL TUO RECLAMO

 

 

 

× Sei in contatto con l'Unione Nazionale Consumatori, come possiamo aiutarti?

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi