L’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob torna a trattare il caso dei c.d. “scavalcamenti” nell’esecuzione degli ordini di vendita delle azioni delle banche popolari.
E’ compito della Banca dimostrare che non ha agevolato alcuni azionisti a danno di altri nella vendita delle azioni. L’onere di tale dimostrazione incombe, infatti, sull’intermediario, sia in forza del principio della vicinanza alla prova, sia in attuazione della specifica disciplina dettata dall’art. 23, comma sesto, TUF).
Quindi la Banca ha l’onere di provare non solo di avere adottato procedure trasparenti, corrette e non
discriminatorie nella trattazione dell’ordine di vendita riguardante le azioni di
propria emissione, ma anche che non si sono verificati degli “scavalcamenti”.
Per poter adire l’Arbitro delle Controversie Finanziarie è necessario prima inviare un reclamo all’intermediario finanziario, poi, decorsi 60 giorni senza risposta o in caso di riscontro negativo, sarà possibile inviare il ricorso.
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