Coronavirus che fare?
A seguito delle numerose richieste di tanti consumatori che ci hanno contattato, stiamo predisponendo un vademecum sui diritti del consumatore con un primo elenco delle “spese rimborsabili” dopo l’emanazione degli ultimi decreti del Governo che hanno esteso a tutta l’Italia le limitazioni e le restrizioni Covid 19
Come sappiamo, oggi sono “vietati” per legge a causa del coronavirus gli spostamenti, le vacanze, tutte le manifestazioni sportive, ogni tipo di evento, la frequentazione di palestre, corsi, scuole, università e che sono garantiti solo i servizi essenziali come alimentari, farmacie, distributori di carburante, edicole, ottici, ferramenta, banche, poste, assicurazioni e trasporti, idraulici, elettricisti.
Questi provvedimenti, sicuramente necessari per la salute pubblica e per contrastare la diffusione del coronavirus possono essere causa di numerosi contenziosi fra consumatori e fornitori di servizi.
In questi giorni i consumatori, non potendo usufruire di un determinato servizio, ci stanno chiedendo come comportarsi nei confronti dei fornitori con i quali hanno sottoscritto contratti per abbonamenti o corsi.
Qui la disciplina è data dal Codice civile che, in materia di obbligazioni, prevede la fattispecie dell’“impossibilità sopravvenuta” della prestazione (art. 1463 cc: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”).
Insomma, in linea generale, chi paga per avere un servizio che poi, non per colpa sua, non viene effettuato, ha diritto di essere rimborsato (neppure il fornitore, ovviamente, è responsabile, ma altrimenti si gioverebbe di un arricchimento ingiustificato). E’ bene ricordare, però, che nell’attuale situazione di emergenza, al rimborso non si aggiunge il diritto del consumatore a ricevere indennizzi o risarcimenti del danno, proprio per il fatto che la mancata prestazione non dipende da una colpa di chi doveva eseguirla: insomma, sì alla restituzione di quanto versato dal consumatore; no al risarcimento di ulteriori danni.
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