In caso di estinzione anticipata del finanziamento spettano il rimborso delle commissioni, spese accessorie, intermediazioni ed assicurative “non godute” per effetto dell’avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.
E’ quanto stabilisce l’Arbitro Bancario nella decisione 8827/2017 pubblicata recentemente nel sito dell’ABF.
E’ molto importante che i consumatori al momento dell’estinzione pretendano la restituzione del dovuto, e prestino attenzione a quello che viene fatto loro firmare.
Molto spesso le finanziarie fanno firmare tra i tanti atti anche un atto di quietanza che altro non è se non un atto di rinuncia ad ogni pretesa nei loro confronti.
Nel caso affrontato dall’ABF, fortunatamente per il consumatore, è stato affermato che “alcuna valenza può riconoscersi alla dichiarazione del cliente di ricevere le somme «in accordo e nel rispetto delle prescrizioni riferentesi al contratto emarginato», giacché questa presupporrebbe una valutazione che il cliente, in tutta
evidenza, non può aver condotto e quindi si risolverebbe in una formula di mero stile, già di per sé significativa di un’assenza di consapevolezza, da parte dell’ emittente, circa la portata della dichiarazione resa”.
Per giungere a una diversa conclusione, tendente a individuare nell’atto di quietanza una rinuncia, sarebbe stato
necessario che la dichiarazione contenesse, da un lato, un preciso riferimento all’oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall’altro, che fosse espressa in termini non equivoci la volontà del dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, sibbene di abdicare, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall’intermediario non restituite.