La segnalazione al CRIF ossia la Centrale Rischi non può essere usata da Banche e Finanziarie per segnalare quei consumatori in affanno con i pagamenti, senza aver comunicato loro un preavviso.
E’ quanto ha disposto il Garante per la Privacy che si è allineato a quanto già affermato dall’Arbitro Bancario e Finanziario presso la Banca di Italia.
Anche la Corte di Cassazione in più occasioni aveva censurato talune banche e finanziarie che senza preavviso segnalavano al crif quei consumatori in affanno con i pagamenti senza dare loro un minimo di preavviso.
Il garante privacy ha peraltro pure stabilito che incombe sul finanziatore dimostrare che la comunicazione di preavviso sia pervenuta al debitore.
Il mancato preavviso della segnalazione al crif è quindi suscettibile di risarcimento danni e da oggi è pure sanzionata dall’Auorithy per la Privacy.
La violazione di questo elementare diritto alla riservatezza ed alla privacy comporta l’immediata cancellazione della segnalazione al crif.