La Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito che gli Atenei Italiani non possono opporre un diniego alla richiesta di trasferimento da un Ateneo straniero per l’iscrizione agli anni di corso successivi al primo, giustificando tale diniego con il fatto che “il trasferimento degli studenti da Università estere è subordinato, in base alla Legge 2 agosto 1999 n. 264, al superamento del test d’ingresso”.
Nel caso di iscrizione agli anni di corso successivi al primo, infatti, come affermato nella richiamata decisione Ad.Plen. n.1/2015, “il principio regolante l’iscrizione è unicamente quello del riconoscimento dei crediti formativi” , unicamente all’“indefettibile limite dei posti disponibili per il trasferimento, da stabilirsi in via preventiva per ogni anno accademico e per ciascun anno di corso dalle singole Università sulla base del dato concernente la concreta potenzialità formativa di ciascuna, alla stregua del numero dei posti rimasti per ciascun anno scoperti rispetto al numero massimo di strumenti immatricolabili (…) per ciascuno di quegli anni ad esse assegnato” .
L’Unione Nazionale Consumatori già vicina agli studenti che quest’anno non avevano superato le ingiuste e confusionarie preselezione per l’accesso alle facoltà di medicina ed odontoiatria, per i quali si è ottenuto il brillante risultato dell’immatricolazione con riserva sia di fronte al TAR Lazio sia in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, segnala a chi fosse interessato che è possibile richiedere il trasferimento dalle facoltà straniere alle facoltà italiane, anche e soprattutto a numero chiuso.
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