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Il tribunale chiede alla Banca Popolare di Bari di esibire i registri cronologici di vendita delle azioni

Una bella vittoria per un risparmiatore che ha acquistato azioni della Banca Popolare di Bari, il Tribunale di Bari ha ordinato alla Banca di esibire il registro elettronico contenente l’ordine cronologico di vendita delle azioni della Bpb.

Avere accesso al predetto registro consentirà di verificare con mano se ci siano stati nel corso del tempo scavalcamenti nell’ordine cronologico della vendita delle azioni a favore di amici ed amici degli amici a scapito di chi aveva prenotato antecedentemente la vendita della proprie azioni.

Sul tema del rispetto dell’ordine cronologico di vendita si è espresso di recente anche l’Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la Consob che, per altre banche popolari, ha sancito il principio secondo cui la carenza di procedure idonee ad assicurare la corretta esecuzione degli ordini di vendita ricevuti secondo una giusta sequenza cronologica, comporta una grave inadempienza della banca in quanto arreca un pregiudizio all’azionista che vorrebbe vendere le proprie azioni.

La mancata adozione di un sistema di procedure tale da assicurare una tempestiva e corretta esecuzione
dell’ordine di vendita ha sicuramente pregiudicato il cliente in quanto se è pur vero, come afferma il resistente, che egli non aveva alcun obbligo, come emittente e dunque sul piano societario, di riacquistare le azioni emesse, e che anzi non era più neppure normativamente autorizzato a farlo, è tuttavia indiscutibile che la circostanza che l’ordine di vendita non sia stato comunque neppure processato e/o auspicabilmente eseguito ha privato il cliente anche della possibilità, pur ridotta considerata la tendenziale illiquidità del titolo, di vendere a terzi le azioni che deteneva in portafoglio”.

Alla luce delle superiori considerazioni l’ACF  ha ritenuto che il danno da riconoscere all’azionista possa essere quantificato in una misura pari al 75% del valore delle azioni messe in vendita.

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